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Articolo
1 - PRINCIPI E COSTITUZIONE
Per la comune convinzione che
la persona umana ha una propria intrinseca, naturale dignità che
conserva in ogni fase e situazione della propria vita, e che tale dignità
merita un servizio disinteressato;
la persona umana, per tale dignità, ha diritti imprescindibili
che vanno sostenuti e difesi;
la persona umana, oltre a diritti, ha doveri nei confronti di se stessa
e delle altre persone con le quali viene in rapporto;
la persona umana, opportunamente sostenuta e stimolata, ha potenzialità
positive che la mettono in grado di porre le proprie qualità a
disposizione del bene comune, in ogni settore della vita pubblica e privata;
la persona umana, per sua intima natura, trova la sua migliore realizzazione
nella vita di relazione, come individuo e come gruppo, di cui la famiglia
è la prima e fondamentale forma;
tale vita di relazione, per i cittadini della Repubblica Italiana, è
regolamentata dalla Costituzione,
base a cui riferirsi per qualunque tipo di impegno civile;
un dialogo rispettoso fra persone e gruppi aventi identità e convinzioni
diverse è da auspicare e favorire, per lo sviluppo e la maturazione
di una società armoniosamente articolata;
la politica non può che considerarsi come un servizio disinteressato
al bene comune secondo i principi sopra esposti;
è costituita in Castel Maggiore una libera associazione denominata
COSE NUOVE.

Articolo 2 - FINALITÀ
L'associazione si propone le seguenti finalità:
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promuovere e favorire
la conoscenza e l'informazione riguardo i vari aspetti della vita sociale,
partecipazione alla vita sociale a tutti i livelli,
lo
sviluppo di una coscienza civile matura e consapevole, di uno spirito
di servizio pronto e disinteressato, di una diffusa e radicata cultura
della gratuità, della solidarietà, della responsabilità,
forme di progettualità politica secondo lo spirito sopra esposto,
un rispettoso confronto di opinioni e posizioni fra parti diverse;
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perseguire una presenza attiva dovunque ci sia la possibilità di
attuare i principi esposti all'Art. 1, in particolare nell'ambito di enti
ed istituzioni preposte al governo della cosa pubblica;
--
accostare la gente alla politica intesa come descritto nei principi sopra
esposti.

Articolo
3 - MODALITÀ
L'associazione intende attuare tali finalità secondo le seguenti
modalità:
rispetto rigoroso e partecipe delle posizioni di ognuno, individuo o gruppo,
facente o non facente parte della libera associazione Cose Nuove;
onestà scrupolosa, individuale e di gruppo, praticata e manifesta,
in ogni attività attinente l'associazione;
trasparenza nella gestione di ogni iniziativa e attività ad essa
relativa;
semplicità nella comunicazione, nella attuazione, nella divulgazione
delle attività della associazione;
attenzione ad evitare forme di imposizione, e a favorire piuttosto la
strada di fornire strumenti per un libero giudizio e una libera adesione
a tutto ciò che fa parte degli scopi dell'associazione;
impegno comune e attivo di tutti i soci e loro massima partecipazione
alle attività sociali.

SOCI
Art. 4
Possono essere soci tutti coloro che, avendo raggiunto il 16º anno
di età, riconoscendosi e condividendo le motivazioni e le finalità
della associazione così come espresse sopra, intendono contribuire
attivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione si intende
fatta a tempo indeterminato.
Art. 5
Chi desidera diventare socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo
domanda scritta contenente:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio
- l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni regolarmente assunte.
Il Consiglio Direttivo dell'associazione decide sull'accoglimento delle
domande.
Art. 6
I soci sono obbligati a versare annualmente la quota associativa, nei
termini fissati dal Consiglio Direttivo, oppure a comunicare al Consiglio
Direttivo l'intenzione di non rinnovare l'adesione. I soci non in regola
con il pagamento della quota associativa decadono automaticamente da soci.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio:
- che non concorra al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non osservi le disposizioni del presente statuto, oppure le deliberazioni
legalmente prese dagli organi competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi
assunti a qualunque titolo verso l'associazione.
- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'associazione
o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
Art. 8
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle somme versate
dai soci a titolo di contributo associativo e a qualunque altro titolo,
nonché dai beni acquistati con tali somme.
Per le obbligazioni sociali si rendono applicabili le norme dell'art.
38 C.C.
Art.
9
L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvederà a redigere
il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, da compilarsi
entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile
per facilitarne la lettura da parte dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo,
almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale. Compiti dell'assemblea sono:
- approvare il rendiconto di gestione e la situazione patrimoniale, deliberando
sulla copertura di eventuali residui passivi;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri alle scadenze
statutarie o in caso di carenza.
- trattare tutti gli ulteriori argomenti che siano stati posti all'ordine
del giorno.
Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'assemblea tutte le volte
che lo riterrà utile alla gestione sociale.
L'assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando
ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da
comunicarsi a ciascun socio almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso
di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la
data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della
eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima.
Art. 11
Le Assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima
convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza
dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 12
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
o rappresentati nelle adunanze.
Art. 13
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci regolarmente ammessi e in
regola con il versamento delle quote sociali annue.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà
procedersi a scrutinio segreto se le votazioni riguardano persone, oppure
se ne sarà fatta espressa domanda da almeno un quinto dei soci
presenti e rappresentati.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno
la possibilità di farsi rappresentare da un altro socio mediante
delega.
Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di due voti
complessivi.
Art. 14
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, e, in
sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla
persona eletta dall'assemblea.
La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo
che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può essere
un non socio.
Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà
due scrutatori fra l'assemblea.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente,
dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 15
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile
da cinque a nove membri, eletti fra i soci dall'assemblea la quale ne
determina il numero.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente; nominano
anche un Tesoriere e, per la redazione dei verbali, un Segretario. Il
Tesoriere e il Segretario possono essere nominati anche fra soci esterni
al Consiglio Direttivo, in questo caso con voto puramente consultivo.
La carica di Presidente è incompatibile con l'appartenenza a organismi
elettivi pubblici: Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte
che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno
tre consiglieri.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 17
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni
sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto
anche da un solo consigliere.
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente,
nelle votazioni segrete la proposta viene respinta.
Art. 18
Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo
mediante cooptazione.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione della associazione. Spetta in special modo al Consiglio
Direttivo:
- convocare l'assemblea ordinaria dei soci
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere i rendiconti annuali
- compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea
- deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione
dei soci
- amministrare i beni mobili e immobili
- acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere
- fissare l'ammontare della quota annua di iscrizione dei soci
Oltre a quanto sopra, elencato a puro titolo esemplificativo, il Consiglio
Direttivo è tenuto ad preparare e a sottoporre annualmente all'approvazione
dell'assemblea dei soci un programma di massima e delle iniziative previste.
Art. 20
Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a uno o più
dei suoi membri oppure a gruppi di lavoro, coordinatori, ecc. a seconda
di quanto sarà di volta in volta ritenuto necessario per il conseguimento
delle finalità sociali.
Art. 21
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio
Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri
a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in assenza o impedimento
di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio
Direttivo.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale
ad un altro consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza
delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Art. 22
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale,
il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla prossima Assemblea.
I probiviri devono vigilare sull'attività del Consiglio Direttivo
per assicurare il rispetto della legge e delle finalità specifiche
dell'Associazione: a tale scopo essi possono presenziare alle riunioni
del Consiglio Direttivo, con diritto di veto. Tale diritto sarà
valido solo se espresso da almeno due dei Probiviri.
I Probiviri devono riferire annualmente all'assemblea sull'attività
svolta nel corso dell'anno.
Art. 23
L'associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione
del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie riguardanti
l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari
o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.
I Probiviri decidono sulle controversie quali arbitri amichevoli compositori,
con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto
del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri
sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente la impugnazione
davanti all'autorità giudiziaria.

DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art. 24
Le norme del presente Statuto potranno essere modificate solo dall'assemblea
dei soci, con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi
diritto al voto.
In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza l'assemblea dovrà
essere riunita in seconda convocazione e, in tale sede, potrà apportare
modifiche allo Statuto con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
In ogni caso, gli articoli 1-2-3 e 24 potranno essere modificati solo
con 4\5 di tutti i soci aventi diritto al voto.
Art. 25
In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo
sarà devoluto in beneficenza.
Art. 26
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni
di legge.

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